Scarichi idrici

Secondo la definizione normativa contenuta nel “Testo unico” ambientale ovvero il Decreto Legislativo 152/2006, per scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Rinvenire uno scarico durante l’esercizio venatorio è pertanto cosa possibile e anzi frequente, quindi non dovremo allarmarci per il semplice fatto che un refluo defluisce in un fosso, ma se a valle dello scarico la condizione del corso d’acqua presenta caratteristiche anomale rispetto alla situazione esistente a monte, ovvero anche una soltanto tra le seguenti:

– colorazione diversa dell’acqua non riconducibile ad eventi atmosferici naturali,

– presenza di schiume,

– presenza abnorme di sostanze mucillaginose sui ciottoli del fondo,

– moria di fauna ittica,

– inconvenienti di natura odorigena,

– alberi e arbusti secchi o in stato di grave sofferenza vegetazionale,

allora sarà opportuno segnalare agli enti competenti quanto accertato e, ove possibile, prendere immediatamente un campione al momento del verificarsi dello scarico presunto inquinante (almeno un litro in una bottiglia vuota in PET va più che bene, purché pulita) da consegnare a quelle forze di Polizia Giudiziaria che interverranno sul posto. Infatti per poter esistere ed essere in regola con la legge uno scarico deve necessariamente possedere due requisiti:

1. deve essere autorizzato dall’Ente competente (Provincia o Comune a seconda della tipologia);

2. deve rispettare i limiti prescritti per ciascun parametro individuato in tabelle allegate alla legge stessa (es. COD, ph, tensioattivi, solidi sospesi, metalli pesanti, idrocarburi, …).

Gli organi preposti al controllo procederanno quindi alle verifiche del caso (ispezioni, controlli, prelievi di campioni, …) e al’applicazione delle eventuali sanzioni previste per le violazioni alle norme citate sia di carattere amministrativo che, nei casi più gravi, di natura penale.

Rifiuti

Praticando l’esercizio venatorio può capitare di imbattersi in un deposito incontrollato di rifiuti, in una discarica abusiva, o di assistere ad un abbandono di rifiuti “in diretta”.
Lasciando la distinzione giuridica delle diverse condotte sopra esposte agli addetti ai lavori, ciò che ci interesserà come cacciatori sarà di cercare di risanare l’ambiente evitando un ulteriore peggioramento della situazione.
Cosa fare?
Visto che per legge “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” sono rifiuti urbani e che il compito della loro rimozione spetta alle amministrazioni comunali, innanzitutto segnalare alle competenti autorità territoriali (Comune – ASUR) quello che abbiamo rinvenuto, possibilmente per iscritto (carta canta … !!!) e corredato da una o più foto (oggi tutti i cellulari o quasi sono dotati di fotocamera digitale), sollecitando i dovuti interventi finalizzati alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Nel fare ciò potremmo anche avvalerci del supporto della nostra associazione di appartenenza: oggi molti cacciatori sono in possesso di decreto di guardia giurata volontaria ecologica e quindi sapranno ben instradarci su come procedere.
Quindi, trascorso un certo periodo di tempo, potremo ritornare sugli stessi luoghi per verificare se è stato fatto quanto si doveva ovvero se i rifiuti sono ancora li o peggio se sono addirittura aumentati: esiste nella realtà uno strano meccanismo di “emulazione” per cui se qualcuno intende disfarsi in maniera irregolare di qualcosa, spesso lo deposita in luoghi già degradati.
Nel caso di persistenza del fenomeno potremo allora allertare anche gli organi istituzionali di controllo (Provincia – Corpo Forestale dello Stato, …) affinché si occupino della questione con l’autorità che li investe.
Potremmo infine anche chiedere di essere informati sull’esito della segnalazione.

Regole: 12) Detenzione e custodia di armi e munizioni

Chiunque in Italia desideri possedere armi o munizioni, soggiace per legge a due precisi obblighi: denuncia di detenzione e custodia.

La denuncia di detenzione delle armi e munizioni è obbligatoria ai sensi del TULPS (Testo unico leggi pubblica sicurezza), per cui “Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al comando dei carabinieri.” La denuncia deve essere “immediata” (ossia effettuata entro max 48 ore), si presenta per iscritto presso le Questure, i Commissariati di pubblica sicurezza o i carabinieri.

A seguito della presentazione della normale denuncia è possibile detenere:

– fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo (pistole o rivoltelle)

– fino ad un massimo di 6 armi sportive

– un numero illimitato di fucili da caccia

– munizioni da pistola o da rivoltella, fino ad un massimo di 200;

– munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Senza obbligo di denuncia è possibile detenere fino ad un massimo di 1.000 pezzi per le munizioni caricate a pallini; oltre tale limite occorre effettuarne denuncia ma la detenzione di tale munizionamento non può comunque superare i 1.500 pezzi.

È possibile detenere legittimamente un numero maggiore di armi solo previo rilascio della licenza da collezione, da richiedersi in Questura. L’omessa denuncia di detenzione delle armi o delle munizioni è reato. La legge non impone la detenzione di armi e munizioni nell’abitazione di residenza, pertanto esse possono legittimamente detenersi anche altrove, purché il luogo scelto possieda caratteristiche tali da garantire una custodia adeguata. Le armi legittimante detenute non possono essere portate fuori del luogo di detenzione se non accompagnate da apposita licenza di porto d’arma in corso di validità, e il trasferimento da un luogo all’altro deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. È vietato a chiunque il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

  • La custodia delle armi deve essere assicurata con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, ma non è facile nella pratica stabilire in che cosa consista una diligente custodia dell’arma detenuta. Conseguentemente sono raccomandati armadi o stanze blindate a seconda della quantità di armi e munizioni detenute, anche se qualcuno continua purtroppo ad utilizzare gli armadi di casa, facilmente accessibili magari anche da bambini, ragazzi o comunque da persone non in possesso dei requisiti necessari per poter maneggiare un’arma.

In sintesi, il legislatore penale ha voluto imporre al detentore di armi un particolare onere di cautela, affermando, implicitamente, l’insufficienza di una normale ed ordinaria cura prestata nella custodia. Più in dettaglio, la diligenza che la legge esige deve essere valutata sulla scorta della pericolosità dell’arma, del luogo in cui la stessa viene custodita, nonché delle altre circostanze concrete.

 

a cura di Danilo Bordoni

 

Regole: 11) Distanze da rispettare

Nel novero delle regole sulla caccia, una delle principali è quella delle distanze che il cacciatore deve rispettare nell’esercizio dell’attività venatoria. La caccia è vietata:

– nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro,

– a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali,

– a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione,

– a distanza inferiore a 1.000 metri da tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna ed individuati dal Piano faunistico Regionale,

– a distanza variabile da ATC ad ATC (mediamente 150 metri) da istituti faunistici pubblici e privati (oasi – riserve naturali – centri pubblici – parchi – aziende faunistiche, etc…), se si esercita la caccia da appostamento fisso o temporaneo.

Si deve però tenere presente che è sempre vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

 

a cura di Danilo Bordoni

 

Regole: 10) Custodia ed utilizzo dei cani

Gran parte dei cacciatori utilizza cani a scopo venatorio e ciò comporta il rispetto della vigente legislazione in materia di loro detenzione ed uso. Innanzitutto i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina, tramite l’inserimento di un microchip sotto cute entro il terzo mese di vita, da parte di un medico veterinario il quale rilascia al proprietario la relativa certificazione scritta, da esibire agli uffici dei Servizi veterinari dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.

In passato detto obbligo era assolto tramite la realizzazione di un tatuaggio recante una sigla alfa-numerica, normalmente apposto sul lato interno o di un orecchio o di una coscia del cane.

Un enorme vantaggio è quello di poter sempre dimostrare la proprietà dell’animale in caso di sottrazione e/o di smarrimento. I servizi veterinari dovranno essere tempestivamente informati anche in caso di cessione a terzi del cane, di cambiamento del suo sito di detenzione, di scomparsa o di morte.

Se il cane è detenuto in un box, questo dovrà avere una superficie minima di 8 mq, dovrà essere provvisto di una cuccia e dotato di apertura verso l’esterno, mantenuto in buone condizioni igieniche e al cane dovrà essere messa a disposizione costantemente acqua pulita da bere e dovrà essere somministrato cibo adeguato quotidianamente.

Di norma la detenzione alla catena è fortemente sconsigliata ma, nel caso in cui non sussistano alternative, la stessa dovrà essere di lunghezza tale da consentire al cane di muoversi agevolmente, e munita di due moschettoni girevoli, uno dei quali agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza e l’altro al collare dell’animale.

In caso di ipotizzate od accertate patologie, i cani debbono essere sottoposti a controllo veterinario e quindi curati secondo le prescrizioni mediche. La legge recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali” sanziona chi “per crudeltà o senza necessità“ uccide animali, gli provoca lesioni, li sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

La legge sanziona penalmente anche chi abbandona gli animali, destinandoli in tal modo quasi sempre a morte certa. Oltre che all’anagrafe canina, gran parte dei nostri amici a quattro zampe sono iscritti anche all’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e quindi sono in possesso di quello che viene comunemente chiamato “pedigree” ovvero il certificato di iscrizione ai libri genealogici, una sorta di carta di identità dell’animale che riporta anche i dati del proprietario e dell’allevatore.

In quanto all’uso dei cani, il calendario venatorio dispone le date in cui è possibile l’addestramento e l’allenamento degli stessi, individuando altresì i luoghi in cui è possibile praticarlo. Sempre sullo stesso documento è contemplato anche il numero massimo di ausiliari che si possono utilizzare in riferimento alla loro razza (da ferma, da cerca, da seguita) durante l’esercizio della caccia.

a cura di Danilo Bordoni

 

Regole: 09) Vigilanza e sanzioni

L’organo di controllo che per eccellenza svolge attività di vigilanza sull’attività venatoria è quello della Polizia Provinciale (ancora denominati dai cacciatori Guardiacaccia, figura storica nel mondo venatorio) anche se le sue crescenti competenze nelle materie ittiche – ambientali – paesaggistiche – di viabilità – ecc …, progressivamente hanno ridotto il tempo e le energie dedicati a questa specifica vigilanza.

Oltre alla Polizia Provinciale, gli altri corpi pure deputati al controllo sul rispetto della vigente normativa in materia di caccia sono il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, ovvero tutte quelle forze che, pur non avendo una preparazione specifica in materia venatoria, svolgono vigilanza sul territorio e alle quali la legge attribuisce la qualifica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria: in virtù di tali poteri, per gli accertamenti delle infrazioni in materia di caccia sono tutti obbligati ad intervenire, perché non esiste nessuna “specializzazione” che limita l’intervento di un corpo di Polizia soltanto a specifiche violazioni.

Alle forze di Polizia si affiancano le Guardie Giurate Particolari Venatorie poiché la legge prevede anche che le associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste possano avere delle proprie guardie giurate volontarie che esercitano funzioni di controllo sulla caccia. La violazione delle norme che disciplinano l’esercizio della caccia può rientrare in due grandi categorie differenziate a seconda della gravità del gesto. Ci sono infatti violazioni meno pesanti sanzionate amministrativamente, ovvero attraverso il pagamento di una somma di denaro.

A questa categoria appartengono ad esempio le violazioni relative ai documenti di caccia, alla distanza da strade e case, all’addestramento dei cani in periodi di divieto. Ci sono poi violazioni più gravi sanzionate penalmente, ovvero dei reati. La pena in questo caso può essere una semplice ammenda, che “estingue il reato” o ammenda e detenzione congiunte nei casi più gravi, quali quelli previsti per chi abbatte, cattura o detiene orsi, stambecchi, camosci d’Abruzzo e per chi caccia in parchi, riserve naturali, ecc.

Alle sanzioni di cui sopra si associano poi sanzioni accessorie come la confisca di alcuni beni (la fauna abbattuta illecitamente, le trappole, i mezzi di caccia vietati, le armi il cui uso non è consentito) e la sospensione, la revoca o l’esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.

a cura di Danilo Bordoni