Gran parte dei cacciatori utilizza cani a scopo venatorio e ciò comporta il rispetto della vigente legislazione in materia di loro detenzione ed uso. Innanzitutto i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina, tramite l’inserimento di un microchip sotto cute entro il terzo mese di vita, da parte di un medico veterinario il quale rilascia al proprietario la relativa certificazione scritta, da esibire agli uffici dei Servizi veterinari dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.
In passato detto obbligo era assolto tramite la realizzazione di un tatuaggio recante una sigla alfa-numerica, normalmente apposto sul lato interno o di un orecchio o di una coscia del cane.
Un enorme vantaggio è quello di poter sempre dimostrare la proprietà dell’animale in caso di sottrazione e/o di smarrimento. I servizi veterinari dovranno essere tempestivamente informati anche in caso di cessione a terzi del cane, di cambiamento del suo sito di detenzione, di scomparsa o di morte.
Se il cane è detenuto in un box, questo dovrà avere una superficie minima di 8 mq, dovrà essere provvisto di una cuccia e dotato di apertura verso l’esterno, mantenuto in buone condizioni igieniche e al cane dovrà essere messa a disposizione costantemente acqua pulita da bere e dovrà essere somministrato cibo adeguato quotidianamente.
Di norma la detenzione alla catena è fortemente sconsigliata ma, nel caso in cui non sussistano alternative, la stessa dovrà essere di lunghezza tale da consentire al cane di muoversi agevolmente, e munita di due moschettoni girevoli, uno dei quali agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza e l’altro al collare dell’animale.
In caso di ipotizzate od accertate patologie, i cani debbono essere sottoposti a controllo veterinario e quindi curati secondo le prescrizioni mediche. La legge recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali” sanziona chi “per crudeltà o senza necessità“ uccide animali, gli provoca lesioni, li sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
La legge sanziona penalmente anche chi abbandona gli animali, destinandoli in tal modo quasi sempre a morte certa. Oltre che all’anagrafe canina, gran parte dei nostri amici a quattro zampe sono iscritti anche all’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e quindi sono in possesso di quello che viene comunemente chiamato “pedigree” ovvero il certificato di iscrizione ai libri genealogici, una sorta di carta di identità dell’animale che riporta anche i dati del proprietario e dell’allevatore.
In quanto all’uso dei cani, il calendario venatorio dispone le date in cui è possibile l’addestramento e l’allenamento degli stessi, individuando altresì i luoghi in cui è possibile praticarlo. Sempre sullo stesso documento è contemplato anche il numero massimo di ausiliari che si possono utilizzare in riferimento alla loro razza (da ferma, da cerca, da seguita) durante l’esercizio della caccia.
a cura di Danilo Bordoni