Per fauna selvatica si intende l’insieme delle specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, eccettuati talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole.
Con la L. 157/92 si è operato un cambiamento epocale nel concetto di fauna selvatica, dapprima definita “res nullius” ed ora divenuta “res communitatis”: in altri termini TUTTA la fauna selvatica è proprietà dello Stato, è tutelata, alcune specie addirittura particolarmente protette, e l’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti. La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto della legge appartiene a colui che l’ha cacciata. Si possono cacciare solo le specie elencate nella legge, solo nei giorni e negli orari consentiti, solo con i mezzi stabiliti e solo nei luoghi concessi. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Appropriarsi senza averne titolo di un qualunque esemplare di mammifero o di uccello costituisce quindi un vero e proprio furto ai danni dello Stato, con le immaginabili conseguenze che ciò comporta a livello sanzionatorio
a cura di Danilo Bordoni