L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli .
In base a tale presupposto, fondato su basi scientifiche, il periodo di caccia è andato sempre più diminuendo negli anni, e si è passati dalle cacce primaverili (famose quelle alle quaglie praticate a maggio entro mille metri dalla battigia), all’apertura agostana ai cosiddetti estatini (quaglia e tortora principalmente), alla chiusura della caccia al 31 marzo, poi chiusura al 28 febbraio, ai calendari venatori attuali con apertura alla III domenica di settembre e chiusura al 31 gennaio: oggettivamente ulteriori restrizioni temporali sarebbero ingiustificate.
Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere maggiore di tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso (silenzio venatorio). La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto: il calendario venatorio indica poi gli orari precisi di inizio e fine dell’attività venatoria, con modifiche bisettimanali basate sull’orario di alba e tramonto.
a cura di Danilo Bordoni