Nel novero delle regole sulla caccia, una delle principali è quella delle distanze che il cacciatore deve rispettare nell’esercizio dell’attività venatoria. La caccia è vietata:
– nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro,
– a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali,
– a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione,
– a distanza inferiore a 1.000 metri da tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna ed individuati dal Piano faunistico Regionale,
– a distanza variabile da ATC ad ATC (mediamente 150 metri) da istituti faunistici pubblici e privati (oasi – riserve naturali – centri pubblici – parchi – aziende faunistiche, etc…), se si esercita la caccia da appostamento fisso o temporaneo.
Si deve però tenere presente che è sempre vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.
a cura di Danilo Bordoni