Regole: 7) Luoghi di divieto di caccia

Oltre ai luoghi nei quali la caccia è vietata a causa della distanze da rispettare da immobili e vie di comunicazione, come abbiamo già visto nella puntata dedicata a questo argomento, la normativa individua le zone interdette all’attività venatoria, che sono:

– parchi nazionali e regionali

– riserve naturali statali e regionali

– zone umide italiane della lista di Ramsar

– parchi pubblici e privati

– oasi di protezione destinate a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica

– zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale per ripopolamenti e irradiamento nelle zone limitrofe

– centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

– zone addestramento cani senza sparo

– giardini, parchi pubblici e privati, parchi storici ed archeologici, terreni adibiti ad attività sportive

– fondi chiusi.

Sebbene la legge stabilisca che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione debba essere destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, tali percentuali sono costantemente superate dalla sommatoria di tutte le superfici interdette alla caccia sopra elencate.

 

 

a cura di Danilo Bordoni

 

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