Beccacce al tegame di Giancarlo

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Per la preparazione:

• sale, pepe, olio q.b.

• Carne di vitello 150 g

• carne di maiale 150 g

• prosciutto crudo 50 g

• 4 fegatini di pollo

• salvia abbondante

• 4 acciughe

• 1 bicchierino di cognac

Ricetta

Tagliate a pezzi non molto piccoli la carne di maiale e di vitello, poi salare e pepare le beccacce intere insieme alla carne.

Lasciare in frigo per 3 o 4 ore. Fate cuocere il tutto e, una volta rosolato aggiungete fegatini, acciughe, salvia, ginepro e prosciutto. Poco prima del termine della cottura aggiungere il cognac e lasciare sfumare quindi toglere le beccacce e macinare tutto. Quindi riscaldare le beccacce insieme al composto macinato e servire.

T.A.M. Centro di Trattamento Artistico dei Metalli

Il Centro di Trattamento Artistico dei Metalli (T.A.M.) è nato nell’estate del 1990 per iniziativa dello scultore Arnaldo Pomodoro in accordo con il Comune di Pietrarubbia. Presso il centro è stato attivato un corso che si svolge in un laboratorio appositamente attrezzato, dal 2007 POLO FORMATIVO REGIONALE DI ECCELLENZA delle Marche presieduto da Arnaldo Pomodoro. L’obiettivo primario dell’iniziativa è stato quello di creare un istituto dove effettuare un’approfondita e perfezionata formazione e specializzazione tecnica e culturale di giovani operatori delle arti dei metalli. Le molteplici qualità professionali raggiunte attraverso corsi annuali con docenti di alto livello spaziano dall’orafo, al decoratore, al progettista e stilista dello spettacolo e, in particolare, allo scultore.

Il percorso formativo si svolge sia a livello delle tecnologie che a livello dei modelli teorici di ricerca, con l’obiettivo di unire due ambiti che solitamente nella cultura artistica e critica e nella stessa pratica didattica restano più o meno distinti: quello tecnico-artistico e quello storico-teorico. Il corso vuole anche contribuire ad incentrare l’attenzione sul Montefeltro, dove si è sviluppata la tradizione rinascimentale dell’arte e dove tutt’oggi artisti del calibro di Arnaldo Pomodoro, Carlo Bo, Umberto Eco, Tonino Guerra, Eliseo Mattiacci hanno scelto di trascorrere parte dell’ anno.

Storno

Lo storno è un uccello di elevata adattabilità a disparate condizioni di vita e riesce a proliferare sia in ambienti naturali che fortemente antropizzati. Esso è largamente distribuito in quasi tutta Europa, compreso l’Italia: solo nell’Europa settentrionale lo storno appare in netta e costante diminuzione, mentre l’areale della specie a latitudini più meridionali (Spagna, Italia, …) è in notevolissima espansione. Questi dati spiegano il perché, complice l’inerzia di nostri rappresentanti, lo storno sia stato inserito a livello comunitario nell’elenco delle specie protette mentre, paradossalmente, alle nostre latitudini costituisca un grande problema sotto un duplice aspetto:  in primis, vivendo aggregato in branchi che talvolta raggiungono le migliaia di individui, è un vero flagello per alcuni tipi di coltivazioni quali frutteti specializzati, uliveti, vigneti e colture cerealicole dove scende in pastura, con la conseguenza che poi le Amministrazioni locali si trovano a rifondere danni ingentissimi;  in secondo luogo, essendo una specie ad elevatissima valenza ecologica che si adatta benissimo alle strutture antropiche urbane, scatena l’insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari su vasta scala dovuti alla gran quantità di deiezioni riversate in aree circoscritte dove elegge i suoi dormitoi. Per combattere tutto ciò in alcune regioni, tra cui le Marche, è stato stabilito il prelievo venatorio dello storno in deroga al generale divieto di caccia a questa specie, protetta da una direttiva comunitaria e dalla legge nazionale. In particolare nel territorio marchigiano, in base all’art 2 della legge regionale numero 8 del 2007, è stato possibile il prelievo in deroga, solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 metri da colture da seme, vigneti, oliveti e frutteti con frutti penduli, compresi i nuclei vegetazionali sparsi che tuttora caratterizzano la campagna marchigiana. Detta limitazione territoriale non è stata poi estesa al mese di ottobre, per l’arrivo di contingenti migratori in aggiunta a quelli stanziali, circostanza tale da vanificare l’azione di contrasto a difesa delle colture per il notevole incremento numerico degli individui della specie dannosa. I soggetti abilitati al prelievo sono esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di residenza anagrafica, ma la prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, cioè da appostamento fisso con l’uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili. Il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi, ma essendo una specie cacciabile in deroga non è consentita, come avveniva in passato, la detenzione di storni da utilizzarsi come richiami vivi.

Specie vegetali protette

Così come accade per il regno animale, anche quello vegetale è composto di specie protette e non protette, ma diversamente da ciò che accade per la fauna, non esiste una normativa quadro nazionale bensì soltanto la legge forestale regionale che nelle Marche è la n. 6 del 23 febbraio 2005. Alcune specie elencate nella legge sono sottoposte a tutela, o per la loro elevata valenza paesaggistica (cipresso comune, pioppo bianco, …), o perché oramai rare rispetto al passato (rovere, roverella, acero campestre, …), o per il loro ruolo nell’ecosistema, o per la loro funzione di prevenzione dal dissesto idrogeologico, e così via: ciò significa che le piante di tali specie non possono essere abbattute e/o estirpate senza l’autorizzazione degli Enti competenti che sono rappresentati dal Comune o, se esistente, dalla Comunità Montana. Il ché, contrariamente ad un diffuso luogo comune, non esprime il concetto che questi alberi e/o arbusti non possano essere neanche potati ma, al contrario, visto che per abbattimento e/o estirpazione si intende … oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta, qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere dell’illecito di abbattimento non autorizzato paradossalmente anche per … una mancata potatura !!! Un principio molto interessante nella legge della nostra regione è che la tutela viene estesa oltre che alle specie protette anche alle siepi in quanto tali, pur se costituite da essenze arbustive ed arboree non protette (ligustro, rosmarino, ginestra, …) al fine dichiarato di salvaguardare l’integrità ecologica e paesistico – ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l’erosione dei suoli: la coincidenza della volontà del legislatore regionale con gli interessi del mondo venatorio è evidente! Un ulteriore elemento d’apprezzamento è costituito dal principio della compensazione, in quanto per ogni albero abbattuto è prevista la piantagione di due alberi e per ogni siepe è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. Infine un chiarimento necessario: nel caso si desideri procedere al taglio di piante anche non protette ma radicate all’interno delle rive di corsi d’acqua (fiumi, torrenti, fossi) demaniali, o per mantenere una sezione idraulica tale da non causare esondazioni e semplicemente per approvvigionarsi di legna da ardere, occorrerà richiedere l’autorizzazione alla Provincia territorialmente competente e non al Comune. Tutte le autorizzazioni concesse, sia quelle comunali che delle Comunità Montane che delle Province, contengono le prescrizioni a cui attenersi nello svolgimento delle operazioni di taglio: l’importantissimo ruolo di controllo sul rispetto di dette regole è demandato, in primis, al personale del Corpo Forestale dello Stato.

Specie opportuniste

Con questa definizione intendiamo ricomprendere l’insieme di quelle specie animali ad alta valenza ecologica, ovvero che meglio di altre si adattano a condizioni di vita anche estreme, alle strutture antropiche, ad habitat caratterizzati da differenti parametri ambientali – ecologici – climatici. Quasi sempre queste specie si collocano ai vertici della catena alimentare e per il loro sostentamento predano appunto uova, nidiacei, piccoli nati ma anche esemplari adulti di altre specie di interesse venatorio e non. Fondamentalmente tra le specie cacciabili quelle interessate sono Volpe e Cinghiale per i mammiferi, Gazza, Taccola e Cornacchia grigia per gli uccelli.

Mentre alcune specie di animali sono in declino e si estinguono, altre molto adattabili come quelle sopra citate (ma anche gabbiani, gatti e cani randagi) proliferano in modo innaturale, grazie all’abbondanza dei rifiuti alimentari e alla mancanza di super predatori. In un ambiente dove è ininfluente la sussistenza numerica di altre specie carnivore e la loro importanza come predatori, essendo quasi scomparsi lupi, linci, aquile e gufi reali, l’uomo ha il dovere di sostituirsi ad essi per ristabilire gli equilibri naturali. Quasi sempre gli effetti della caccia come viene attualmente praticata sono trascurabili o perlomeno insufficienti, vista anche l’esistenza di istituti di protezione e di salvaguardia della fauna selvatica (zrc – oasi di protezione faunistica – riserve naturali – parchi nazionali e regionali -) Gli interventi di oculata gestione faunistica per il contenimento numerico degli individui di queste specie, finalizzato alla riduzione del loro impatto sulle altre popolazioni animali e all’incremento di queste ultime, ad evitare problemi alle colture, al traffico veicolare e al patrimonio forestale consistono invece in:

– in primis realizzazione di censimenti delle varie popolazioni esistenti, obbligatori per l’ISPRA prima di qualunque intervento empirico;

– limitare al massimo le risorse alimentari di origine umana sparse sul territorio (abbandoni di rifiuti e discariche abusive);

– adottare opportune tecniche di coltivazioni agricole che, se condotte in maniera non mirata (sfalci primaverili meccanizzati, mietitura dall’esterno verso l’interno in cerchi concentrici, …), comportano perdite superiori ai livelli di predazione;

– per i corvidi, utilizzo di trappole Larsen le quali si basano sul principio che durante il periodo riproduttivo questi animali sono estremamente territoriali e non sopportano l’intrusione di un consimile all’interno del proprio territorio, sfruttando il comportamento che si manifesta nel tentativo di scacciare i possibili “concorrenti”;

– per le volpi e i cinghiali, controlli selettivi (cioè mirati a una specie determinata a priori) che non comportano disturbo e/o pericolo per le altre specie non target.

Scarichi idrici

Secondo la definizione normativa contenuta nel “Testo unico” ambientale ovvero il Decreto Legislativo 152/2006, per scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Rinvenire uno scarico durante l’esercizio venatorio è pertanto cosa possibile e anzi frequente, quindi non dovremo allarmarci per il semplice fatto che un refluo defluisce in un fosso, ma se a valle dello scarico la condizione del corso d’acqua presenta caratteristiche anomale rispetto alla situazione esistente a monte, ovvero anche una soltanto tra le seguenti:

– colorazione diversa dell’acqua non riconducibile ad eventi atmosferici naturali,

– presenza di schiume,

– presenza abnorme di sostanze mucillaginose sui ciottoli del fondo,

– moria di fauna ittica,

– inconvenienti di natura odorigena,

– alberi e arbusti secchi o in stato di grave sofferenza vegetazionale,

allora sarà opportuno segnalare agli enti competenti quanto accertato e, ove possibile, prendere immediatamente un campione al momento del verificarsi dello scarico presunto inquinante (almeno un litro in una bottiglia vuota in PET va più che bene, purché pulita) da consegnare a quelle forze di Polizia Giudiziaria che interverranno sul posto. Infatti per poter esistere ed essere in regola con la legge uno scarico deve necessariamente possedere due requisiti:

1. deve essere autorizzato dall’Ente competente (Provincia o Comune a seconda della tipologia);

2. deve rispettare i limiti prescritti per ciascun parametro individuato in tabelle allegate alla legge stessa (es. COD, ph, tensioattivi, solidi sospesi, metalli pesanti, idrocarburi, …).

Gli organi preposti al controllo procederanno quindi alle verifiche del caso (ispezioni, controlli, prelievi di campioni, …) e al’applicazione delle eventuali sanzioni previste per le violazioni alle norme citate sia di carattere amministrativo che, nei casi più gravi, di natura penale.